Lo statuto
Art. 1 - DENOMINAZIONE - SEDE
È costituita un'associazione denominata “Pro Loco Valtramontina APS”.
Art. 2 - SEDE
L’associazione ha sede in Tramonti di Sotto
L’eventuale trasferimento della sede non costituisce modifica statutaria.
Art. 3 - DURATA
L’associazione ha una durata illimitata.
Art. 2 - SCOPO
L’associazione, apolitica e senza finalità di lucro, si propone di:
a) Svolgere opera per organizzare turisticamente la località, proponendo alle Amministrazioni competenti tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze naturali nonché il patrimonio storico-artistico-monumentale ed ambientale;
b) Promuovere e organizzare, anche in collaborazione con Enti Pubblici e/o privati, iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni sportive, fiere enogastronomiche e/o di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione monumenti, ecc.) che servano ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti e la migliore qualità della vita dei residenti;
c) Curare la tutela, l’informazione e l’accoglienza dei turisti, anche con l’apertura di appositi uffici;
d) Promuovere e sviluppare attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione della località (proposte specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all’educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all’eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico-didattici per gruppi scolastici, scambi da e per l’estero per favorire la conoscenza del territorio, la cultura del medesimo anche ricollegando i valori del territorio e della cultura locali con quelli degli emigrati residenti all’estero, progetti per la tutela delle minoranze linguistiche e delle lingue minoritarie;
e) Stipulare convenzioni con Enti Pubblici e privati per il raggiungimento dei fini sociali sopra riportati e nel senso più ampio.
La Pro Loco condivide le finalità a cui si ispira l’U.N.P.L.I. (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia) ed in particolare il Comitato regionale U.N.P.L.I. del Friuli Venezia Giulia (Associazione fra le Pro loco del Friuli Venezia Giulia)
Art. 3 - SOCI
I soci si distinguono nelle seguenti categorie:
- Soci ordinari
- Soci sostenitori
tutti aventi pari diritto al voto.
Sono SOCI ORDINARI tutti coloro che versano nei modi e nei termini previsti dal presente Statuto la quota sociale ordinaria fissata dal Consiglio direttivo;
Sono SOCI SOSTENITORI coloro che annualmente si offrono di versare una quota associativa non inferiore al triplo della quota ordinaria fissata dal Consiglio direttivo.
Non sono ammessi, a nessun titolo, Soci legati all’associazione con carattere di temporaneità.
La qualifica di socio, nonché i diritti sulle quote e contributi associativi, non sono trasmissibili né rivalutabili sia in caso di scioglimento del singolo rapporto sia in caso di scioglimento della Pro Loco.
Art. 4 - NORME PER L’AMMISSIONE DEL SOCIO
Possono far parte dell’associazione tutte le persone fisiche e le persone giuridiche che siano interessate all’attività dell’associazione, purché siano in possesso di requisiti morali consoni alla dignità dell’associazione stessa.
Per l’ammissione a socio si dovrà presentare domanda su apposito modulo e contestualmente versare la quota annuale. La qualifica di socio decorre dal giorno successivo a quello nel quale è stata accolta la domanda di ammissione dal Consiglio direttivo e decade solo ai sensi dell’art. 7 del presente statuto.
I soci minorenni devono presentare all’atto della domanda di iscrizione l’autorizzazione scritta da parte di chi esercita la patria potestà.
Art. 5 - DIRITTI E DOVERI DEL SOCIO
Il Socio in regola con il pagamento della quota associativa, ha diritto di:
- intervenire alle assemblee sociali con diritto di voto;
- ricoprire cariche sociali;
- a ricevere la tessera della Pro Loco;
- fruire dei servizi della Pro Loco e partecipare alle sue attività.
Ha altresì il dovere di:
- accettare e rispettare le norme del presente Statuto nonché le delibere del Consiglio direttivo;
- collaborare alle attività dell’associazione;
- accettare le cariche sociali od altri incarichi cui fossero chiamati dagli organi dell’associazione, salvo documentato e motivato impedimento;
- comportarsi secondo le comuni regole di civile convivenza, buona educazione, correttezza e lealtà sia nei confronti degli altri soci sia della stessa associazione;
- osservare il segreto d’ufficio sulle notizie e sui fatti afferenti l’associazione di cui vengano a conoscenza in ragione dell’incarico espletato o della carica ricoperta;
- versare nei termini la quota associativa.
La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.
Art. 6 - DECADENZA DEL SOCIO
La qualità di socio si perde per:
- decesso
- dimissioni
- morosità
Le dimissioni da socio devono esser presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. Il dimissionario perde ogni diritto inerente la qualità di socio.
La decadenza del Socio per morosità per il mancato pagamento della quota sociale entro il 31 gennaio di ciascun anno, viene constata d’ufficio, con decorrenza retroattiva dal 01 gennaio dell’anno per il quale si è reso inadempiente, senza delibera del Comitato esecutivo e senza obbligo di avviso alla parte.
Nel caso di estromissione per indegnità accertata dal Consiglio Direttivo presieduto dal Presidente, all’esamina dell’estromissione ha facoltà di partecipare l’interessato. Le risultanze verranno comunicate per iscritto mediante raccomandata al socio stesso che entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento potrà presentare ricorso, per iscritto e con raccomandata, chiedendo di essere ascoltato anche con l’assistenza di uno o più soci.
Quando, per qualsiasi causa, si sciolga il rapporto associativo, il socio non ha alcun diritto sul patrimonio dell’associazione, né alla restituzione della quota o dei contributi versati.
Art. 7 - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Gli organi dell’Associazione sono:
- l’Assemblea dei soci
- Il Presidente
- Il Vice Presidente
- Il Segretario e/o eventuali Segretari aggiunti
- Il Consiglio direttivo
- il Collegio dei Revisori dei Conti
Art. 8 - ASSEMBLEA DEI SOCI
L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberante della associazione.
Ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle finalità sociali e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano i soci medesimi.
Viene indetta dal Presidente della Pro Loco, previa deliberazione del Consiglio Direttivo. Inoltre può essere convocata su richiesta di almeno 1/3 dei soci nonché su richiesta, per fatti gravi riscontrati, dal Collegio dei revisori dei conti.
Può essere convocata in forma ordinaria o straordinaria.
L’avviso di convocazione deve essere trasmesso al socio non meno di 10 giorni prima della data di effettuazione dell’assemblea mediante consegna dell’avviso scritto a mano o a mezzo posta ordinaria e/o elettronica e/o per pubblica affissione o con altro mezzo ritenuto opportuno, con specificati gli argomenti all’ordine del giorno.
Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un’ora.
Hanno diritto ad intervenire all’assemblea tutti i soci che si trovino in regola con il pagamento della quota di associazione. Ciascun socio potrà rappresentare un altro socio purché munito di regolare delega scritta.
Ogni socio maggiorenne ha diritto ad un voto ai sensi dell’art. 2538, secondo comma, del codice civile, per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
L’assemblea è presieduta da un Presidente, nominato dall’assemblea tra i suoi soci, assistito da un Segretario. Le due funzioni possono essere svolte dal Presidente e dal Segretario della Pro Loco stessa. Il segretario redigerà il verbale delle deliberazioni dell’assemblea. Tali verbali devono essere sottoscritti dal Presidente dell’assemblea, dal segretario e dagli scrutatori qualora vi siano votazioni.
Le elezioni delle cariche sociali sono effettuate per scrutinio segreto. Per le altre votazioni, salva diversa deliberazione adottata dalla maggioranza dei presenti, si procederà per alzata di mano con prova e controprova.
Art. 9 - ASSEMBLEA ORDINARIA
L’assemblea generale dei soci è convocata in forma ordinaria almeno una volta all’anno.
Per la costituzione legale dell’assemblea ordinaria e per la validità delle sue deliberazioni è necessario:
- in prima convocazione: l’intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 50% degli iscritti aventi diritto di voto;
- in seconda convocazione: qualunque sia il numero dei presenti.
L’assemblea delibera con la maggioranza semplice (metà più uno) dei soci presenti più quelli rappresentati mediante regolare delega scritta rilasciata ad altro socio.
A seguito di convocazione ordinaria l’assemblea delibera sui seguenti argomenti:
- nomina degli organi direttivi;
- approvazione annuale della relazione consuntiva e preventiva degli organi direttivi sull’attività sociale;
- approvazione annuale del rendiconto economico e finanziario dell’associazione e del bilancio preventivo;
- nomina di soci benemeriti;
- definizione dei criteri generali dell’attività dell’associazione;
- su ogni argomento proposto dal Consiglio direttivo.
Art. 10 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L’assemblea straordinaria è convocata dal Presidente su richiesta motivata:
- del Consiglio direttivo;
- di un numero di soci che rappresenti almeno un terzo del totale.
Per la validità delle deliberazioni dell’assemblea straordinaria è necessaria sia in prima che in seconda convocazione la partecipazione di metà più uno dei soci aventi diritto di voto.
A seguito di convocazione straordinaria l’assemblea delibera sui seguenti argomenti:
- modifiche dello Statuto;
- scioglimento dell’associazione.
L’assemblea straordinaria delibera con la maggioranza dei due terzi dei soci presenti in proprio o per regolare delega scritta.
Art. 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio direttivo è nominato dall’assemblea dei soci ed è composto da non meno di 6 e non più di 20 membri.
Dura in carica due anni e i membri sono rieleggibili.
Il Consiglio direttivo di riunisce almeno quattro volte all’anno ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente od a seguito di richiesta scritta di almeno due terzi dei componenti del Consiglio stesso.
L’avviso di convocazione deve pervenire al componente del Consiglio Diretivo non meno di 5 giorni prima della data di effettuazione della riunione mediante consegna dell’avviso scritto a mano o a mezzo posta ordinaria e/o elettronica e/o per pubblica affissione o con altro mezzo ritenuto opportuno, con specificati gli argomenti all’ordine del giorno.
Il Consiglio direttivo viene presieduto dal Presidente o, in sua mancanza, dal Vicepresidente e delibera con la maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità è determinante il voto del Presidente.
Delle riunioni del Consiglio direttivo dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal verbalizzante ed è approvato di volta in volta dal Consiglio stesso.
I consiglieri che risultano assenti per 3 sedute consecutive senza motivata giustificazione, sono dichiarati decaduti dal Consiglio direttivo il quale provvede alla surrogazione dei medesimi come previsto nel successivo comma..
In caso di morte, dimissioni, decadenza di un consigliere, il Consiglio direttivo provvede alla sua sostituzione o con il socio che, secondo i risultati delle votazioni, seguiva immediatamente i membri eletti oppure, in mancanza, un socio a scelta del Consiglio stesso. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria.
Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l’intero comitato esecutivo è considerato decaduto ed il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi della condizione, indire l’Assemblea per l’elezione di un nuovo Consiglio direttivo. deve essere rinnovato.
Possono partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, un rappresentante dell’amministrazione comunale e/o su invito del Presidente soggetti esterni che abbiano rilevanza per particolari aspetti di interesse della Pro Loco..
ART. 12 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l’attuazione degli scopi dell’associazione e per la sua direzione e amministrazione ordinaria e straordinaria.
In particolare il Consiglio:
a) fissa le direttive per l’attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l’esecuzione stessa;
b) decide sugli investimenti patrimoniali;
c) stabilisce l’importo della quota associativa annuale;
d) delibera sull’ammissione o l’estromissione di soci;
e) approva entro quattro mesi dalla fine dell’esercizio i progetti di rendiconto economico e finanziario e di bilancio preventivo, da presentare per l’approvazione all’assemblea dei soci;
f) decide sull’attività e sulle iniziative dell’associazione e sulla sua collaborazione con i terzi;
g) stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme o modalità;
h) indice le Assemblee ordinarie e straordinarie dando esecuzione alle delibere in esse assunte;
i) predisporre regolamenti interni atti a regolamentare il funzionamento e la gestione dell’associazione stessa e le sue attività;
j) assumere qualsiasi altro atto non attribuito espressamente alla competenza dell’Assemblea.
Art. 13 - IL PRESIDENTE
Il Presidente della Pro Loco è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione con la presenza della maggioranza dei Consiglieri e a maggioranza dei voti espressi.
Il Presidente ha la rappresentanza legale di fronte ai terzi ed in giudizio, e, con gli altri membri del Consiglio direttivo, è responsabile dell’amministrazione dell’associazione.
Il Presidente dura in carica due anni ed è rieleggibile. In caso di sua assenza o legittimo impedimento, sarà sostituito dal Vicepresidente o, in mancanza di questi, dal consigliere più anziano.
In caso di impedimento definitivo o dimissioni verrà dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo che provvederà all’elezione del nuovo Presidente.
ART. 14 - VICE-PRESIDENTE
Il Vice-Presidente della Pro Loco è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione con la presenza della maggioranza dei Consiglieri e a maggioranza dei voti espressi.
Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione qualvolta questi sia assente o impedito.
Il solo intervento del Vice-Presidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.
ART. 15 - PRESIDENTE ONORARIO
Il Presidente Onorario può essere nominato dall’Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore della Pro Loco.
Al Presidente onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza.
ART. 16 - SEGRETARIO
Il Consiglio direttivo, su proposta del Presidente, può nominare, anche tra estranei, un segretario con le mansioni di assistere il Presidente e di verbalizzare le riunioni del Consiglio direttivo, dell’Assemblea.
Al segretario il Consiglio direttivo può delegare anche funzioni amministrative inerenti alla gestione corrente dell’associazione.
ART. 17 - COLLEGIO DEI REVISORI
Il collegio dei revisori dei conti è composto da due membri effettivi, eletti ogni quattro anni dall’assemblea dei soci anche tra i non soci. Essi hanno il compito di vigilare sull’amministrazione e possono controllare in qualsiasi momento, la contabilità sociale.
Esaminano ed approvano, sottoscrivendolo, il rendiconto annuale e lo stato patrimoniale da presentare all’assemblea dei soci. I revisori possono assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo. Sono rieleggibili alla scadenza del mandato.
ART. 18 – SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
In caso di controversie verrà nominato un collegio arbitrale per la soluzione delle stesse composto da tre membri: il primo eletto dalla pro loco, il secondo dalla parte lesa e il terzo nominato di comune accordo dalle due parti.
Il collegio, agendo in qualità di arbitro amichevole e compositore, pronuncia lodi inappellabili. In caso di controversie non risolvibili, il Collegio può segnalare il caso al Collegio dei Probiviri del Comitato Regionale U.N.P.L.I. ai sensi delle norme dello statuto del Comitato Regionale U.N.P.L.I..
ART. 19 - CARICHE SOCIALI
Ogni carica dell’associazione è ad eleggibilità libera ed è fatto espresso divieto di corrispondere compensi od onorari o qualsiasi altra forma di remunerazione sia in denaro che in natura, anche sotto forma di agevolazioni o facilitazioni, a membri di organi deliberanti e/o di controllo per l’attività svolta all’interno dell’associazione, avendo tutte le cariche sociali carattere onorario.
I soci eletti avranno il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell’interesse dell’associazione.
ART. 20 - PRESTAZIONI DEI SOCI
La Pro Loco si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri Soci per il perseguimento dei fini istituzionali.
La Pro Loco può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri soci.
ART. 21 - RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
Le risorse economiche con le quali la Pro Loco provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:
- la quota associativa annuale nella misura fissata dall’Assemblea;
- eredità, donazioni, legati, lasciti;
- contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali e di istituzioni pubblici e privati anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
- proventi dalle cessioni di beni e servizi a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliare e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazione.
Tutte le entrate ed i proventi dell’attività della Pro Loco sono utilizzati e spesi per il raggiungimento delle finalità della Pro Loco stessa. Eventuali utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, sia durante la vita della Pro Loco o in caso di suo scioglimento e/o liquidazione, non possono essere divisi e/o distribuiti, neppure in modo indiretto, ai soci.
ART. 22 - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO
L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il rendiconto economico e finanziario accompagnato da una relazione sullo svolgimento dell’attività associativa, e il bilancio di previsione.
Tale documentazione deve essere approvata dall’Assemblea dei soci entro cinque mesi dalla data di chiusura dell’esercizio sociale.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione e in caso di suo scioglimento, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Gli eventuali avanzi di gestione, anche se di natura commerciale, dovranno essere reinvestiti nell’ambito dell’attività istituzionale dell’associazione
ART. 23 - SCIOGLIMENTO
In caso di scioglimento per qualunque causa, dopo aver provveduto alla liquidazione di debiti e crediti, il patrimonio netto residuo viene devoluto ad un’altra associazione con finalità analoga o al Comune competente per territorio per fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ART. 24 - NORMA FINALE
Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si fa rinvio alle norme di legge nazionali e regionali vigenti ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano. Valgono inoltre le norme e i regolamenti dell’U.N.P.L.I. e dell’Associazione Regionale fra le Pro Loco del Friuli Venezia Giulia.